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Per una riflessione articolata sull’articolo 11 della Costituzione. (di Tonino Dessì)
Vorrei premettere una questione filologica, che generalmente manca nelle ricostruzioni storiche relative a questo articolo fondamentale della Carta.
Il concetto di “ripudio” fu scelto in Costituente in alternativa al concetto di “rifiuto”.
Il “ripudio” affonda le radici in una specifica tradizione giuridica del diritto di famiglia romano, consistente nello scioglimento unilaterale del vincolo matrimoniale da parte di un coniuge (l’uomo) verso la coniuge, in quanto adultera, fedifraga, insana psicologicamente, oppure incapace di generare.
Questa accezione si è traslata anche nell’etimologia della lingua italiana: ripudio è l’allontanamento da sè di qualcuno o di qualcosa con cui si è avuta stretta famigliarità: potrebbe essere inglobato anche nel rifiuto generico, ma è qualcosa di più specifico.
La ragione storica dell’uso costituzionale del termine sta in una resa dei conti rispetto al recente passato nazionale.
La Seconda Guerra Mondiale vide l’Italia come regime che teorizzava la guerra quale strumento di risoluzione delle controversie e come Stato aggressore di altre Nazioni.
Nella discussione in Costituente un certo pudore indusse a evitare un approfondimento retrospettivo della questione, che altrimenti avrebbe dovuto coinvolgere tutta la storia della formazione dello Stato unitario.
Tutte le Guerre d’Indipendenza del Regno di Sardegna furono guerre di aggressione contro altri Stati, sia stranieri (l’Austria-Ungheria), sia peninsulari (il Regno di Napoli, lo Stato Pontificio).
Lo fu anche l’ultima “guerra di indipendenza”), cioè la partecipazione italiana alla Prima Guerra Mondiale, che vide l’esercito italiano varcare per primo il confine austro-ungarico e che si concluse persino con un mancato rispetto delle clausole del cessate il fuoco nel 1918, quando le armate italiane, anziché arrestarsi ai confini triestino-giuliani e trentini dilagarono nel Sud-Tirolo occupando Bolzano e arrivando fino al Brennero.
Si potrebbe tuttavia rilevare che la guerra “ripudiata” è anzitutto quella volta a “offendere la libertà degli altri popoli”, con ciò restando salva la legittimazione delle “guerre di indipendenza” nella loro concezione nazionale prevalente di “guerre di liberazione” e per la “libertà” del Popolo italiano sia dalla dominazione straniera sia dagli abusi da governi reazionari, concezione ovviamente estesa alla comunque “difensiva” guerra della Resistenza contro il nazifascismo.
La guerra che l’Italia ripudia è comunque, intanto, la propria tradizione di guerra di aggressione.
Va detto tuttavia che il concetto ha una portata esterna non meno intuibile. Il “ripudio” è sì unilaterale, ma come si “ripudia” la propria guerra aggressiva, si “ripudia” e si rifiuta il riconoscimento etico, ma non di meno giuridico, delle guerre di aggressione altrui verso qualunque altro soggetto aggredito.
L’aggressione in sè è antigiuridica perché contrasta con l’aspirazione alla pace e alla giustizia fra le Nazioni di cui alla seconda parte dell’articolo 11, quella che consente alle cessioni di sovranità a favore delle Organizzazioni internazionali preposte ad assicurare l’una e l’altra.
Questo comporta che l’Italia non solo partecipa esclusivamente ad alleanze “difensive” specifiche, ma rimette alle istituzioni internazionali deputate a regolare giuridicamente le relazioni fra Stati le decisioni circa le modalità per conseguire i diritti universalmente riconosciuti o per ripristinare i diritti violati, modalità che possono comprendere l’uso della forza quando quelle istituzioni lo prevedano e lo decidano.
Ecco perché, se possiamo discutere anche a ragione sugli episodi di storia recente nei quali questi confini giuridici non sono stati coerentemente osservati dall’Italia e dall’alleanza “difensiva” della quale fa parte, ossia dalla NATO e se è assolutamente comprensibile discutere sulla coerenza e sulla congruità delle forme di reazione e di intervento già messe in atto o prossime ad essere messe in atto, non avrebbe dovuto e non dovrebbe esserci dubbio alcuno sul fatto che l’aggressione russa all’Ucraina è per il nostro ordinamento ingiustificata e illegittima.
Si può altresì ragionare sulle “motivazioni” che possono aver spinto la leadership russa a un’azione di tale gravità, tuttavia non per cercarvi giustificazioni, quanto per comprendere se, “sminando” con reciproche concessioni alcuni di quelli che pure sono e restano “pretesti”, si possa trovare una chiave per la cessazione concordata delle ostilità e per un ripristino della condizione giuridica di pace.
Su questo ultimo punto rimando all’articolo (https://www.altalex.com/documents/news/2022/03/23/l-articolo-11-della-costituzione-il-predominio-del-diritto-sulla-guerra), nel quale si affronta la questione del ruolo dell’ONU, ma in termini che investono anche la UE.
Sulla UE infatti ci sarebbe da dire che al momento ha più tratti giuridico-istituzionali comuni all’ONU che non a uno Stato-soggetto, in quanto per ora prevalentemente organizzazione regolatrice del diritto convenzionale in una parte del Continente, piuttosto che soggetto che afferma un proprio diritto unilaterale originario.
Da questo punto di vista è comprensibile il dubbio sul fatto che, decidendo di porsi come parte in causa anche mediante il finanziamento delle spese militari di uno dei belligeranti, abbia menomato la propria potenziale capacità, funzione, utilità quale soggetto di mediazione distinto da tutti i soggetti-Stato e dalle rispettive alleanze militari.”.
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Redazione Scuola